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ART. 1135 Attribuzione dell’assemblea dei condomini

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:

  1. alla conferma dell'amministratore e alla eventuale sua retribuzione;
  2. all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
  3. all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
  4. alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori (1).

L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea (2).

L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato (3).

Note

(1) Comma così modificato con legge 11 dicembre 2012, n. 220.

(2) Esempi di manutenzione straordinaria sono: opere di rinnovamento e/o sostituzione di parti anche strutturali etc.

(3) Comma aggiunto con legge 11 dicembre 2012, n. 220.

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