ART. 1122-ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.
Note
(1) Articolo aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220.